Sez. 3, Sentenza n. 2509 del 18/04/1984 (Rv. 434527 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA.*
Il giudizio circa l'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, ad integrazione degli elementi già acquisiti, è rimesso al prudente e discrezionale criterio del giudice del merito il quale non è tenuto ad esporre le ragioni della propria Determinazione, ancorché sia stata formulata una richiesta in tal senso dalle parti ed anche in caso di presenza delle condizioni di ammissibilità. (Conf 2307/81, mass n 413043; (Conf 65/72, mass n 355758; (Conf 2000/69, mass n 341228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)