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Sez. 3, Sentenza n. 3448 del 06/02/2024 (Rv. 670090-02)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Danno da perdita del rapporto parentale per fatto illecito verificatosi all’estero - Liquidazione - Criteri propri della legge straniera applicabile - Necessità - Utilizzabilità dei criteri in uso nell’ordinamento italiano - Esclusione - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670090-02

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE

Nel caso in cui, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice italiano sia chiamato ad applicare la legge straniera, la liquidazione deve ispirarsi ai criteri propri di quest'ultima (purché compatibili col limite dell'ordine pubblico internazionale), non già a quelli in uso nel sistema giuridico italiano. (Nella specie - relativa al pregiudizio occorso ai familiari di un quindicenne albanese, rimasto ucciso dal colpo partito dal fucile di un cittadino italiano impegnato in una battuta di caccia in Albania - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini della relativa liquidazione equitativa, aveva utilizzato i parametri della Tabella di Milano anziché i criteri propri della legge albanese, così come applicati nel "diritto vivente" di quell'ordinamento, imperniato sull'articolazione del danno in discorso nelle due componenti della sofferenza morale interiore e della compromissione della sfera dinamico-relazionale del soggetto, secondo la sistemazione teorica consacrata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte Suprema albanese n. 12 del 14 settembre 2007).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 62, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)