Sez. L, Sentenza n. 4062 del 02/04/1992 (Rv. 476561 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere" | Indennizzabilità - Condizioni - Distanza tra luogo di abitazione e luogo di lavoro - Ragionevolezza - Necessità - Fattispecie relativa ad infortunio subito dal lavoratore nel percorrere con un mezzo proprio la distanza di trecento metri intercorrente fra l'abitazione e la fermata di un mezzo pubblico.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere"
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula: A) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisse, per l'infortunato, l'"iter" normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; B) la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non fosse dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili, nella loro immediatezza temporale, con la seconda; C) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto, alla luce del principio di cui all'art. 16 Cost., della possibilità di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro purché la distanza fra tali luoghi appaia ragionevole. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio sul rilievo, in particolare, che la distanza - di circa trecento metri - intercorrente fra l'abitazione del lavoratore e la fermata del mezzo pubblico non rendeva necessario l'uso del mezzo privato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)