Sez. L, Sentenza n. 12941 del 20/12/1997 (Rv. 511114 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Mancata notificazione del contratto - Ispettorato provinciale del lavoro - Conseguenze - Conversione in contratto a tempo indeterminato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
L'inosservanza dell'obbligo di notificazione del contratto di formazione e lavoro all'Ispettorato provinciale del lavoro comporta, ai sensi dell'art. 3 comma nono legge n. 863 del 1984, che il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del relativo rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)