Sez. 6, Sentenza n. 3713 del 03/12/1993 Cc. (dep. 22/04/1994) Rv. 198012 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere | Richiesta del pubblico ministero - Caratteri propri della domanda giudiziale - Necessità - Fattispecie: domanda generica ed eventuale di revoca del beneficio della sospensione condizionale - Inammissibilità.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere
Posto che il giudice dell'esecuzione penale è l'organo che la legge designa come competente a risolvere episodi controvertibili che possono insorgere, in via preventiva o successiva all'esecuzione, relativamente alla sussistenza, all'entità, alla modifica ed all'efficacia del titolo esecutivo, ne consegue che la richiesta di intervento che pubblico ministero, interessato e difensore ad esso rivolgono, in quanto diretta ad ottenere una decisione, deve avere ad oggetto immediato una siffatta questione e deve presentare i caratteri propri della domanda giudiziale, nelle sue essenziali componenti di "petitum" e "causa petendi". (Fattispecie nella quale il pubblico ministero aveva richiesto al Giudice dell'esecuzione, in relazione ad una sentenza di condanna con beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di particolari obblighi, di accertare l'avvenuto assolvimento di questi ultimi sollecitando per il caso di accertato inadempimento la revoca del beneficio: affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto irrituale tale domanda in quanto generica ed eventuale e pertanto ha respinto il ricorso del pubblico ministero avverso il procedimento del giudice dell'esecuzione che l'aveva dichiarata inammissibile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)