Sez. 3, Sentenza n. 41489 del 24/05/2016 Cc. (dep. 04/10/2016) Rv. 267910 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO | Abuso edilizio - Demolizione - Rilascio del permesso di costruire in sanatoria dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Verifica della legittimità della sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di demolizione di manufatto abusivo, l'accertamento da parte del giudice della legittimità dell'eventuale provvedimento di sanatoria intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna è necessariamente condizionato all'apertura del procedimento di esecuzione dell'ordine di demolizione (attivato dalla richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione da parte dell'interessato o dallo stesso P.M.), dovendosi escludere che prima di tale momento il P.M. possa avanzare, in via principale, richieste di mero accertamento o aventi funzioni "esplorative". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse dell'istanza del P.G. di disapplicazione dei provvedimenti di concessione in sanatoria dell'immobile abusivo colpito da un ordine di demolizione, in assenza di una richiesta di revoca dell'ordine medesimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)