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Sez. 6, Sentenza n. 4183 del 09/12/1999 Cc. (dep. 01/02/2000) Rv. 216631 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Cauzione - Istanza di rateizzazione - Diniego - Impugnazione del provvedimento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216631-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

È inammissibile, in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di diniego di rateizzazione (non prevista dalla legge) della cauzione di cui all'art. 3 bis della l. 31 maggio 1965, n. 575, che non contempla alcun mezzo di gravame in relazione a tale ipotesi. L'impugnazione non è ammissibile neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 568, secondo comma, cod. proc. pen., non vertendosi in ipotesi di provvedimento che decide sulla libertà personale e, tanto meno, di sentenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)