Sez. 1, Sentenza n. 8931 del 21/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218224 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Istanza di revoca o sostituzione della cauzione imposta con la misura di prevenzione personale - Provvedimento di rigetto - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della cauzione imposta con la misura di prevenzione personale non è impugnabile "ex se", in quanto la legge n. 575 del 1965 prevede l'appello soltanto per altre ipotesi, sicché, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, applicabile, come norma processuale, al procedimento di prevenzione in forza dell'art. 4 legge n. 1423 del 1956, il predetto mezzo di impugnazione non è proponibile se non insieme a quello proposto contro l'applicazione della misura di prevenzione personale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)