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Sez. U, Ordinanza n. 3178 del 12/02/2026 (Rv. 677360-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Cave di Massa e Carrara - Concessioni livellarie di agri marmiferi - Disciplina estense preunitaria - Intervenuta emanazione del regolamento ex art. 64 r.d. n. 1443 del 1927 - Natura giuridica - Diritto soggettivo perfetto - Esclusione - Concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile - Fondamento - Controversia inerente al rapporto concessorio - Giurisdizione del giudice amministrativo. MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - CAVE DI MARMO - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677360-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le concessioni livellarie degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara, a seguito della adozione del regolamento previsto dall'art. 64 del r.d. n. 1443 del 1927, cd. legge mineraria, (nella specie, reg. n. 88 del 1994, del Comune di Carrara) - che ha comportato la cessazione della disciplina estense preunitaria ed ha improntato a profili pubblicistici il regime applicabile agli agri marmiferi comunali classificati come beni del patrimonio indisponibile del Comune - non si atteggiano più come un diritto soggettivo perfetto, al pari dell'enfiteusi, ma come una concessione soggetta a controlli di natura pubblicistica e avente i caratteri della temporaneità, onerosità e incedibilità a terzi, sicché le controversie inerenti il rapporto concessorio rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Regio Decr. 29/07/1927 num. 1927 art. 64, Legge Reg. Toscana 11/10/1994 num. 68, Legge Reg. Toscana 25/03/2015 num. 35 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)