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Sez. 2, Sentenza n. 1230 del 25/05/1962 (Rv. 252013 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - RILEVANZA DELL'ERRORE ESSENZIALE - ERRORE SUL VALORE DELLA COSA VENDUTA - ERRORE ESSENZIALE - ESCLUSIONE - AZIONE DI RESCISSIONE*
Stato
decisa il 1962-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252013-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - RILEVANZA DELL'ERRORE ESSENZIALE - ERRORE SUL VALORE DELLA COSA VENDUTA - ERRORE ESSENZIALE - ESCLUSIONE - AZIONE DI RESCISSIONE*

L'errore del contraente sul valore della cosa che ha formato oggetto del contratto di compravendita, puo dar luogo all'Azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art 1429 cod civ, quale che sia la sproporzione tra il detto valore ed il prezzo di vendita e non e, quindi, causa di annullamento del contratto. (Conf 411/62, 1177/60, 1081/58, 2315/57, 3157/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)