Sez. 3, Sentenza n. 2635 del 25/03/1996 (Rv. 496562 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE | Errore sul prezzo della prestazione - Esclusione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE
L'errore sul prezzo della prestazione, pattuito dai contraenti, può dare luogo all'azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1428 cod. civ., e non è causa di annullabilità del contratto, qualunque sia l'entità della sproporzione tra le reciproche prestazioni, salvo che non si traduca in un errore su di una qualità essenziale della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)