Sez. L, Sentenza n. 3040 del 06/05/1986 (Rv. 446048 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVAZIONE RELATIVA - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO ASSICURATIVO PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I LAVORATORI DELLA AGRICOLTURA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVAZIONE RELATIVA - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO ASSICURATIVO PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I LAVORATORI DELLA AGRICOLTURA.*
La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che siano idonee a sorreggere la motivazione sono attività riservate al giudice del merito, il quale è soltanto soggetto al limite di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione, che consenta il controllo del criterio logico seguito. (nella specie, l'impugnata sentenza confermata dalla S.C. - aveva ritenuto la sussistenza dell'Obbligo di Assicurazione all'i.N.A.I.L. dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale per i lavoratori dell'agricoltura, in considerazione della natura di tali corsi, istituzionalmente diretti a fornire una preparazione non solo teorica ma anche e soprattutto pratica, e sul rilievo dello svolgersi delle lezioni in stabilimenti e cantieri di lavoro nonché dell'esistenza di un servizio di assistenza sanitaria.) (Conf 4641/76, mass n 383388, seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)