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Sez. 1, Sentenza n. 4967 del 15/11/1977 (Rv. 388573 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - RILEVANZA - MOMENTO DETERMINANTE - PENDENZA DI UNA CONTROVERSIA INCIDENTE SULLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEI CONIUGI - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388573-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - RILEVANZA - MOMENTO DETERMINANTE - PENDENZA DI UNA CONTROVERSIA INCIDENTE SULLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEI CONIUGI - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - ESCLUSIONE.*

L'indagine sulle condizioni economiche dei coniugi, quale criterio concorrente per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia, la quale spiega efficacia rebus sic stantibus, ed e suscettibile di successiva revisione, per il caso di sopravvenienza di apprezzabili mutamenti di dette condizioni, ai sensi dell'art 9 della citata legge. Pertanto, la pendenza di una controversia, idonea ad incidere sulla consistenza del patrimonio dei coniugi, non costituisce motivo di sospensione necessaria, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, del procedimento vertente sullo scioglimento del matrimonio fra i coniugi medesimi, e sul riconoscimento dell'assegno di divorzio, in quanto la definizione della prima causa non configura indispensabile antecedente logico-giuridico per la decisione della seconda. (V 1305/77, mass n 385008).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)