Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 06/04/1977 (Rv. 385008 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - AUTONOMA DOMANDA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - AUTONOMA DOMANDA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITA.*
Le questioni menzionate nell'art 9 della legge 1 dicembre 1970 n 898, e cioe quelle relative all'affidamento dei figli e ai contributi da corrispondersi, sono tutte soggette alla clausola rebus sic stantibus, senza distinzione fra i casi in cui la sentenza di scioglimento di matrimonio abbia provveduto, accogliendo o respingendo nel merito le istanze proposte, ovvero abbia omesso di provvedere in merito alle questioni stesse, in Mancanza di specifica domanda; pertanto, e consentito al coniuge divorziato di chiedere, in un giudizio successivo a quello in cui il divorzio fu pronunciato ed in cui non fu proposta la relativa domanda, per il sopravvenire di giustificati motivi, un assegno.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)