Sez. L, Sentenza n. 11885 del 23/11/1998 (Rv. 521045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro subordinato - Inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione del datore di lavoro - Elemento qualificante - Valutazione rimessa al giudice di merito unitamente con l'identificazione della comune intenzione delle parti - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla qualificazione come subordinato a termine di un rapporto di lavoro instaurato dalla RAI con una persona assunta per uno specifico spettacolo con mansioni prive di creatività artistica e con assoggettamento della lavoratrice al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ogni attività umana economicamente rilevante può essere espletata nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ovvero di quello autonomo, in relazione alla scelta liberamente compiuta dalle parti circa lo schema maggiormente idoneo a soddisfare i loro rispettivi interessi, sicché ai fini della qualificazione è necessario procedere all'individuazione della comune intenzione delle parti onde accertare se esse hanno voluto l'inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione del datore di lavoro con conseguente assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo. Tale situazione, infatti, rappresenta l'elemento caratteristico del rapporto di lavoro subordinato. Peraltro, la valutazione degli elementi di fatto idonei nel caso concreto a ricondurre il rapporto nell'ambito dell'uno o dell'altro dei due predetti schemi contrattuali è riservata al giudice di merito, rimanendo censurabile in sede di legittimità solo la violazione dei generali ed astratti criteri distintivi. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva affermato che l'assunzione, per un determinato spettacolo televisivo, operata dalla RAI nei confronti della ricorrente aveva dato luogo ad un rapporto di lavoro subordinato a termine essendo stata la stessa adibita a mansioni prive di creatività da svolgere secondo le istruzioni dei funzionari RAI e con assoggettamento al relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare come poteva desumersi da una serie di obblighi molto specifici posti a carico della lavoratrice in materia di orario di lavoro e di comunicazione e documentazione delle assenze per malattia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)