diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5960 del 15/06/1999 (Rv. 527554 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elemento distintivo e parametro normativo del rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Elementi costitutivi - Individuazione - Relativo accertamento da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527554-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. In sede di legittimità è censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile (nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, reputando che essa avesse seguito un corretto - e, quindi, non sindacabile - percorso logico, laddove, dopo avere assunto come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne aveva desunto la concreta ricorrenza dalle risultanze processuali - congiuntamente valutate - rappresentate dall'obbligo del lavoratore di tenersi sempre a disposizione, dal non poter rifiutare il lavoro commissionatogli, dall'essere detto lavoro essenziale per la realizzazione dell'oggetto e dell'attività dell'impresa, dall'essere il lavoratore l'unico soggetto a disimpegnarlo e dal dover egli rispettare le istruzioni ed i termini indicati dalla società datoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)