Sez. 2, Sentenza n. 14071 del 15/01/2015 Ud. (dep. 08/04/2015) Rv. 263295 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE | Procedibilità a querela di parte ex art. 649 cod. pen. - Nozione di convivenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE
In materia di reati contro il patrimonio, la relazione di convivenza tra l'autore della condotta e la persona offesa (nella specie zio e nipote), rilevante ai fini della procedibilità a querela di parte configurata dall'art. 649 cod. pen., implica un rapporto di stretta coabitazione, dal quale esula la situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)