Sez. 2 - , Sentenza n. 51537 del 20/11/2019 Ud. (dep. 20/12/2019) Rv. 278223 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE | Procedibilità a querela di parte ex art. 649 cod. pen. - Nozione di convivenza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE
In materia di reati contro il patrimonio, la relazione di convivenza tra l'autore della condotta e la persona offesa, rilevante ai fini della procedibilità a querela di parte prevista dall'art. 649 cod. pen., implica un rapporto di stretta coabitazione, dal quale esula la situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la procedibilità a querela del reato di circonvenzione di persone incapaci sul presupposto che la sola frequentazione dell'abitazione della vittima non avesse dimostrato l'esistenza di un rapporto continuo e stabile di vita comune tra imputata e persona offesa). (Conf. Sez. 2, n. 9668 del 14/06/1985, Rv. 170817; Sez. 2, n. 13730 del 25/06/1980, Rv. 147154).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)