Sez. 1, Sentenza n. 33 del 05/01/1996 (Rv. 495250 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Cosiddetto redditometro - Presunzioni di reddito - Presunzioni solo relative - Prova contraria da parte del contribuente - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto redditometro(nel caso di specie D.M. 21 luglio 1983 e D.M. 13 dicembre 1984)non impedisce al contribuente di dimostrare, in modo concreto, che egli possiede un reddito inferiore, poiché la presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute. Anche accertata la disponibilità dei beni e servizi indicati nell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il contribuente può dimostrare non solo che il maggior reddito determinato sulla base del redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (come è espressamente previsto nel quinto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/73), ma, ancor prima (sotto l'aspetto logico), che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 21/07/1983, DM Finanze 13/12/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)