Sez. 3, Sentenza n. 20189 del 21/03/2006 Ud. (dep. 13/06/2006) Rv. 234325 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Opera precaria - Temporaneità soggettiva della destinazione - Sufficienza - Esclusione - Semplice amovibilità del manufatto - Insufficienza - Necessità di un uso per fini contingenti e limitati.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia la natura precaria di un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rilascio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, né dal dato che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo, ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione materiale dell'opera stessa ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con la conseguente e sollecita eliminazione del manufatto alla cessazione dell'uso.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)