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Sez. 3, Sentenza n. 966 del 26/11/2014 Ud. (dep. 13/01/2015) Rv. 261636 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Manufatto avente carattere precario - Requisiti - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261636-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire con l'entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la realizzazione abusiva di una stalla costruita con pali in legno saldamente ancorati al suolo e copertura in lamiera per soddisfare esigenze permanenti e durature nel tempo)

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)