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Sez. 2, Sentenza n. 109 del 09/01/1998 Cc. (dep. 09/02/1998) Rv. 210450 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione espressa sulla responsabilità - Necessità - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1998-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210450-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'imputato non è legittimato a chiedere una valutazione di merito sulle risultanze probatorie in quanto nel formulare la richiesta ha inteso rinunciare ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa e quindi la sussistenza degli elementi su cui tale accusa si fondava. Ne consegue che, in tale specifico ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con il darsi atto da parte del giudice della volontà delle parti in ordine alla entità della pena e di aver positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma terzo, Costituzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)