Sez. 5, Sentenza n. 8743 del 07/05/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214887 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Valutazione sulla congruità della pena proposta - Arbitrarietà - Esclusione - Criteri di ragionevolezza e adeguatezza della pena - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di applicazione della pena su richiesta, l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può costituire espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza. Ed invero tale valutazione deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri normativamente previsti nel comma secondo dell'art. 444 cod. proc. pen., e tenendo conto delle finalità della pena indicate dall'art. 27 della Costituzione, pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, sulla scorta dei parametri dell'art. 133 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Costituzione art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)