Sez. 2, Sentenza n. 3871 del 18/06/1980 (Rv. 407736 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE INADEMPIUTA DA DETERMINARE ARITMETICAMENTE O CON TARIFFA - DIRITTI DEL CREDITORE - ALL'ADEMPIMENTO ED A UN QUID PLURIS - ACCERTAMENTO DI QUEST'ULTIMO - CRITERI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE INADEMPIUTA DA DETERMINARE ARITMETICAMENTE O CON TARIFFA - DIRITTI DEL CREDITORE - ALL'ADEMPIMENTO ED A UN QUID PLURIS - ACCERTAMENTO DI QUEST'ULTIMO - CRITERI.*
In presenza di una obbligazione contrattuale inadempiuta - tale essendo anche quella che abbisogna di Determinazione aritmetica o tariffaria - il creditore ha diritto all'adempimento della prestazione dedotta in contratto e ad un quid pluris corrispondente al danno subito in dipendenza dell'inadempimento. Tale danno va accertato dal giudice del merito valutando ogni utile elemento presuntivo - ivi compreso il fatto notorio della svalutazione monetaria - o probatorio acquisito al fine di determinare quali utilita, maggiori degli interessi al saggio legale, sarebbero derivati al creditore dall'impiego della somma che fosse stata tempestivamente corrisposta. (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)