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Sez. U, Sentenza n. 3776 del 04/07/1979 (Rv. 400219 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - DOMANDA DEI MAGGIORI DANNI, OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - ONERE PROBATORIO - MEZZI E CONTENUTO - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400219-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - DOMANDA DEI MAGGIORI DANNI, OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - ONERE PROBATORIO - MEZZI E CONTENUTO - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore che domanda oltre gli interessi legali, i maggiori danni derivanti dalla mora, ha l'Onere di allegare e dimostrare, valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito; ed il giudice puo, in conseguenza di altre specifiche prove, utilizzare oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza (destinazione del denaro all'acquisto di beni o servizi; impiego del denaro in maniera coerente con le qualita professionali, con i bisogni che le personali possibilita finanziarie consentono di soddisfare, con le abitudini derivanti dalla mentalita e dallo ambiente di vita) presunzioni di vita fondate su condizioni e qualita personali del creditore e sulle modalita d'impiego del denaro, coerenti - secondo i criteri della normalita e della possibilita - con tali elementi, per desumere dal complesso di questi dati (integrati, ove occorra, con criteri equitativi) quali maggiori utilita, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore, rimanendo fermo, per questo ultimo, l'Onere di dimostrare in maniera piu specifica l'eventuale danno emergente derivante dal fatto di aver dovuto procurarsi la somma (non pagatagli) a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante alienazione di beni reali, od il danno allegato con riferimento ad investimenti particolari specificamente programmati e resi impossibili dall'inadempimento del debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)