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Sez. 4, Sentenza n. 24051 del 18/03/2004 Ud. (dep. 26/05/2004) Rv. 228585 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Colpa professionale - Medico ginecologo - Manovra necessaria a evitare lesioni al feto - Omissione - Accertamento necessario - Parametri.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228585-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE

In tema di colpa medica, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta imperita e l'evento lesivo, non è sufficiente che venga accertato che un determinato comportamento, omissivo e commissivo, abbia determinato il verificarsi dell'evento, ma è necessario accertare altresì che la previsione della regola di cautela - della quale emerge la mancata osservanza - fosse predeterminata ad evitare proprio quell'evento (Nella fattispecie, relativa ad un caso di distocia del feto, la Corte ha annullato la sentenza di merito ritenendo che la motivazione non aveva chiarito se l'omessa manovra di "disincagliamento" della spalla del feto - manovra non eseguita dal sanitario - sia prevista solo per salvare la vita del feto oppure anche per evitare le conseguenze lesive verificatesi nell'ipotesi in esame).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)