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Sez. 1, Sentenza n. 12263 del 12/06/2015 (Rv. 635647 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - RECESSO - IN GENERE | Recesso della banca - Cristallizzazione del debito - Obbligo del fideiussore nei limiti del massimale - Interessi moratori maturati dopo il recesso - Obbligo del fideiussore oltre il limite del massimale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635647-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - RECESSO - IN GENERE

In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia; gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1833, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1942, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)