Sez. 3, Sentenza n. 103 del 16/01/1985 (Rv. 438301 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - QUANTITATIVI - RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO MASSIMO DELLA GARANZIA ANCHE PER IL CUMULO DEGLI INTERESSI MORATORI - OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA - CESSAZIONE - MORA DEL FIDEIUSSORE - INCIDENZA SUL RISORGERE DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE - EFFETTI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEI CORRELATIVI INTERESSI MORATORI.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - QUANTITATIVI - RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO MASSIMO DELLA GARANZIA ANCHE PER IL CUMULO DEGLI INTERESSI MORATORI - OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA - CESSAZIONE - MORA DEL FIDEIUSSORE - INCIDENZA SUL RISORGERE DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE - EFFETTI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEI CORRELATIVI INTERESSI MORATORI.*
Allorquando la fidejussione di un debito e di relativi accessori sia oggettivamente limitata ad un ammontare determinato (ex art. 1941, comma secondo, cod. civ.) l'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati nella misura ultralegale pattuita. Pertanto la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita ma può dar luogo soltanto - salva diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore - ai normali effetti di cui all'art. 1224 cod. civ. e, quindi, all'Obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale, a nulla rilevando, al di là di detto limite della garanzia, che tali interessi siano stati convenuti in misura ultralegale tra creditore e debitore principale in relazione al debito garantito. (V 1292/78, mass n 390659).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941, Cod. Civ. art. 1942
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)