Sez. 3, Sentenza n. 18355 del 16/09/2005 (Rv. 584718 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Condanna penale al pagamento di provvisionale - Clausola di provvisoria esecuzione - Assenza - Opposizione a precetto - Definitività della sentenza penale - Sopravvenienza - Interesse all'opposizione - Persistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Proposta opposizione avverso il precetto intimato sulla base di sentenza penale di condanna al pagamento di una provvisionale sprovvista di clausola di provvisoria esecuzione, è irrilevante la sopravvenuta esecutività, nel corso del giudizio di opposizione, della sentenza penale, atteso che non viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione, che è dotato di autonoma rilevanza ed implica l'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo all'atto dell'intimazione del precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 489, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)