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Sez. 3, Sentenza n. 18355 del 16/09/2005 (Rv. 584718 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Condanna penale al pagamento di provvisionale - Clausola di provvisoria esecuzione - Assenza - Opposizione a precetto - Definitività della sentenza penale - Sopravvenienza - Interesse all'opposizione - Persistenza.
Stato
decisa il 2005-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584718-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Proposta opposizione avverso il precetto intimato sulla base di sentenza penale di condanna al pagamento di una provvisionale sprovvista di clausola di provvisoria esecuzione, è irrilevante la sopravvenuta esecutività, nel corso del giudizio di opposizione, della sentenza penale, atteso che non viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione, che è dotato di autonoma rilevanza ed implica l'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo all'atto dell'intimazione del precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 489, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)