Sez. 1, Sentenza n. 4350 del 16/05/1997 (Rv. 504417 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Dedotta nullità di un atto preliminare della procedura di vendita - Incidenza sull'atto esecutivo definitivo - Sussistenza - Opposizione anche avverso quest'ultimo - Necessità - Limiti - Omissione - Conseguenze - Perduranza dell'interesse alla pronuncia sull'atto preliminare, anche nel caso di sopravvenuta intangibilità dell'atto definitivo conclusivo di una distinta serie procedimentale di vendita attivata nelle more - Fattispecie in tema di reclamo avverso il provvedimento ex art. 108 legge fall., non seguito dal reclamo avverso il decreto di trasferimento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
Nella procedura fallimentare, i mezzi di tutela offerti, agli interessati, contro i provvedimenti del giudice delegato inerenti alla vendita dei beni acquisiti alla massa, corrispondono - pur con il necessario coordinamento, in virtù del quale, in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 cod. proc. civ., va proposto il reclamo di cui all'art. 26 della legge fall. - a quelli esperibili nel processo di esecuzione individuale disciplinato dal codice di rito, processo che, a differenza di quello di cognizione, è strutturato come una successione di fasi autonome strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile con i mezzi specifici e nei termini stabiliti dalla legge. Ne consegue che in tale procedura non trova applicazione la disciplina della estensione della nullità' prevista dall'art. 159 cod. proc. civ., dovendosi applicare il criterio per cui la nullità di un atto preliminare necessario costituisce un vizio di legittimità dell'atto successivo che è il vero e proprio atto esecutivo, vizio che può' essere fatto valere anche in sede di opposizione avverso quest'ultimo atto. Ove peraltro l'opposizione venga proposta nei soli confronti dell'atto prodromico è necessario che sia comunque configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti del vizio, nel senso che tale risultato (ottenibile mediante l'annullamento dell'atto) sia tale da rimuovere ogni ostacolo alla prosecuzione del procedimento da parte del soggetto interessato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non configurabile il suddetto interesse in un caso in cui, essendo stato impugnato il provvedimento di sospensione di una vendita dei beni acquisiti alla massa, la procedura era, nelle more, proseguita attraverso una nuova vendita successivamente disposta e non tempestivamente impugnata; vendita i cui effetti si erano resi intangibili in virtù della previsione di cui all'art. 2929 cod. civ., il cui ambito di applicazione riguarda anche le procedure concorsuali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 576, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)