Sez. 2, Sentenza n. 5785 del 26/10/2016 Ud. (dep. 08/02/2017) Rv. 269190 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Persone giuridiche, enti e associazioni - Procura speciale per la costituzione - Rilascio preventivo - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE
In tema di costituzione di parte civile, è consentito, a norma dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., che la procura speciale sia rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, nel qual caso l'esercizio del potere rappresentativo, salve limitazioni espressamente indicate, deve intendersi conferito per tutte le attività attinenti ad ipotesi di reato collegate con la sfera di competenza della preposizione institoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto - in una fattispecie di appropriazione indebita di beni concessi in "leasing" - che la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale dovesse ritenersi compresa tra quelle contemplate dalla procura notarile rilasciata per presentare e rimettere querele per truffa ed appropriazione indebita concernenti detti beni e per provvedere alla tutela e al recupero dei relativi crediti, conferendo mandato alle liti ad avvocati con i più ampi poteri per tutte le vertenze giudiziarie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)