Sez. 2, Sentenza n. 13154 del 05/06/2007 (Rv. 597784 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI | Genitore esercente potestà su figlio minore autorizzato all'esercizio - Atti di straordinaria amministrazione - Specifica autorizzazione - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI
Il genitore autorizzato dal tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, ai sensi dell'art. 320 quarto comma cod. civ., può compiere, senza necessità di una specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche gli atti che non rientrino fra quelli cosiddetti di straordinaria amministrazione, purché si tratti di atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, ovvero che si ricolleghino direttamente a tale esercizio, restando pertanto escluso che l'autorizzazione si estenda ad altri atti privi di un qualsiasi collegamento, quantomeno funzionale, con il raggiungimento di quel fine, secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato la vendita di una partecipazione societaria, non risultando dimostrati né la necessità di capitali - che sarebbero stati immobilizzati temporaneamente in quella partecipazione in vista di futuri impieghi - né il reimpiego del ricavato dell'alienazione della suddetta partecipazione nell'attività dell'impresa del "de cuius").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)