Sez. 1, Sentenza n. 5325 del 13/05/1991 (Rv. 472124 - 01)
Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza) - Poteri e obblighi della banca | Esecuzione di incarico ricevuto dal correntista - Uso di sostituti da parte della banca - Conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti - Responsabilità della banca - Sussistenza - Banca sostituente girataria per l'incasso di un assegno tratto su altra banca - Mancata levata del protesto da parte della banca sostituita - Danno subito dal cliente della banca sostituente - Responsabilità di quest'ultima - Condizioni - Accertamento.
Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza) - Poteri e obblighi della banca
La banca che nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista si avvalga dell'opera di sostituti risponde delle conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti, in base alle disposizioni di cui all'art. 1717 cod. civ., essendo tenuta a rispettare le regole del mandato. Di conseguenza, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l'incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subito dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita, occorre accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno, debba o non considerarsi autorizzata ovvero necessitata, e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualità di mandataria per l'incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l'ordinaria diligenza, vigilando sull'operato della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717, Cod. Civ. art. 1856, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 405
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)