Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/06/1998 (Rv. 516220 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - DA ACCREDITARE | Versamento nella propria banca di assegni tratti su altre banche - Mandato all'incasso - Configurabilità - Contenuto - Banca trattaria - Obbligo di informare il prenditore o giratario dell'assegno in ordine all'esito della presentazione per il pagamento - Sussistenza - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - DA ACCREDITARE
Nell'ipotesi in cui un assegno venga presentato dal beneficiario per l'incasso non alla banca trattaria, ma ad altra banca di cui egli sia correntista, tale ultima banca risponde secondo le regole del mandato, come per ogni altro incarico ricevuto dal correntista, ed è, in particolare, soggetta all'obbligo di comunicare senza ritardo l'impossibilità di eseguire il mandato, ovvero l'esito infruttuoso di esso, non esaurendosi il mandato con l'invio dell'assegno alla banca trattaria; ne consegue che quest'ultima non ha alcun obbligo di fornire informazioni al beneficiario o giratario dell'assegno in ordine all'esito della presentazione per il pagamento, dovendo fornire comunicazioni unicamente alla banca negoziatrice che ha effettuato la presentazione del titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)