Sez. 1, Sentenza n. 821 del 20/01/2004 (Rv. 569514 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Valutazione del fondo - Destinazione urbanistica a impianti pubblici - Previsione generale e astratta nell'ambito della zonizzazione - Natura conformativa della proprietà - Sussistenza - Sopravvenuta variante specifica - Destinazione ad opera pubblica determinata - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Agli effetti della valutazione del fondo per la determinazione dell'indennità di espropriazione, la destinazione urbanistica di un'area a impianti ed attrezzature pubbliche, in virtù di una previsione generale e astratta nella logica della zonizzazione funzionale del territorio comunale, comporta l'inedificabilità dello stesso, senza che tale natura possa modificarsi per effetto di sopravvenuta variante specifica o approvazione di progetto di opera pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)