Sez. 1 - , Sentenza n. 12064 del 08/05/2019 (Rv. 653696 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologa - Sindacato del tribunale - Estensione - Controllo formale e di legalità sostanziale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)