Sez. 1 - , Sentenza n. 16161 del 19/06/2018 (Rv. 649478 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accordo di ristrutturazione dei debiti - Subprocedimento finalizzato all'ottenimento di misure protettive - Natura cautelare - Decreto emesso dalla corte di appello in sede di reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, il subprocedimento di cui all'art. 182 bis, commi 6 e 7, l. fall., essendo finalizzato ad ottenere misure protettive, quali la sospensione di eventuali azioni cautelari ed esecutive in funzione dell'esito delle trattative in corso, destinate a culminare nella formalizzazione dell'accordo, ha natura cautelare, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione assunta dalla corte di appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale, non essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis com. 6, Legge Falliment. art. 182 bis com. 7, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)