Sez. 2, Sentenza n. 547 del 13/03/1964 (Rv. 300728 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO - RIASSUNZIONE - OMESSA NOTIFICA AD UN LITISCONSORTE NECESSARIO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - OBBLIGATORIETA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO - RIASSUNZIONE - OMESSA NOTIFICA AD UN LITISCONSORTE NECESSARIO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - OBBLIGATORIETA.*
Se e vero che ogni violazione del principio del contraddittorio (data la tassativita delle ipotesi elencate negli artt. 353 e 354 cod. proc.civ.), per quanto idonea a produrre la nullita di determinati Atti processuali, puo essere ricompresa tra le ipotesi che consentono, ai sensi dell'art. 354 cod.proc.civ., la rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, e, pero, anche vero che nelle ipotesi di rimessione suddette rientrano le violazioni che attengono allo strumento destinato a dare attuazione al principio audiatur et altera pars, e cioe alla notificazione della citazione introduttiva e di tutti gli altri Atti rivolti alla stessa finalita di provocare anche nel corso del procedimento, la Costituzione delle parti. Deve ritenersi verificata, tipicamente, una tale ipotesi nel caso di riassunzione del processo, dopo un evento interruttivo, riassunzione che deve, appunto, eseguirsi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Pertanto, qualora, interrotto il processo (nel caso, per fallimento di un litisconsorte necessario, trattandosi di giudizio di divisione tra coeredi), nella fase di riassunzione sia stata omessa la notifica dell'atto riassuntivo ad uno dei litisconsorti necessari (nel caso, ad un coerede che aveva ceduto ad un terzo, regolarmente intervenuto nel procedimento, i suoi diritti ereditari), ed il giudice di primo grado abbia deciso, cio nonostante, nel merito, il giudice di appello, rilevando la non integrita del contraddittorio in primo grado (non integrita non iniziale, ma sopravvenuta in seguito alla riassunzione non avvenuta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e corrispondente, quindi, de facto, alla estromissione di uno di questi), dovra, dichiarando la nullita della sentenza appellata e di tutti gli Atti successivi al provvedimento di interruzione, rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod.proc.civ. (Cfr. 913-908-58' 2182-35' contra 1904-63' 1233-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)