Sez. 2, Sentenza n. 2481 del 18/03/1999 (Rv. 524264 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Riassunzione del giudizio di primo grado - Nullità della notifica e non costituzione del destinatario - Nullità del relativo procedimento - Conseguenze - Rimessione delle parti dinanzi al primo giudice - Da parte della Cassazione, se non disposta dal giudice di appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE
La notifica dell'atto di riassunzione di un giudizio di primo grado in luogo non rispettoso dei criteri indicati dall'art. 139 cod.proc.civ. è nulla, e se il destinatario non si costituisce, e altresì nullo il relativo grado di giudizio, sì che il giudice di appello, e, in mancanza, la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ., deve rimettere le parti dinanzi al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)