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Sez. U, Sentenza n. 9234 del 25/06/2002 (Rv. 555308 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Impugnabilità limitata ai soli motivi inerenti alla giurisdizione - Ambito di applicazione - Riferibilità anche alle pronunce del Consiglio di Stato in tema di diritti soggettivi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555308-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

L'art. 111, ultimo comma, della Costituzione, che limita l'impugnabilità delle decisioni del Consiglio di Stato, con il ricorso per cassazione, ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, non distingue tra pronunce in tema di interessi legittimi e pronunce in tema di diritti soggettivi e, pertanto, trova applicazione tanto per le une quanto per le altre.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)