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Sez. U, Sentenza n. 4590 del 14/07/1981 (Rv. 415305 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415305-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art 111 terzo comma della Costituzione, che limita l'impugnabilita delle decisioni del consiglio di stato, con il ricorso per Cassazione, ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, non distingue fra pronunce in tema di interessi legittimi e pronunce in tema di diritti soggettivi, e, pertanto, trova applicazione tanto per le une quanto per le altre. (V 6173/79, mass n 402894).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)