Sez. 5, Sentenza n. 12333 del 08/10/2001 (Rv. 549552 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Esportatore abituale - Importazione di merci senza pagamento dell'IVA, nonostante il superamento del plafond - Effettuazione - Successivo versamento dell'IVA dovuta e delle relative sanzioni presso l'Ufficio IVA - Richiesta del pagamento dello stesso tributo e delle relative sanzioni da parte dei competenti Uffici doganali - Illegittimità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
L'I.V.A. all'importazione rientra nel novero dei diritti di confine, di cui all'art. 34, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e, pertanto, la competenza alla relativa riscossione spetta agli Uffici doganali. Tuttavia gli Uffici doganali competenti non posso richiedere il pagamento del tributo dovuto ed irrogare le relative sanzioni all'esportatore abituale che, effettuate importazioni di merci senza pagamento dell'I.V.A., secondo le previsioni dell'art. 8, comma primo, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, resosi conto di aver superato il plafond e di avere, pertanto, effettuato acquisti di beni in esenzione d'imposta oltre i limiti consentiti, abbia versato, anziché presso gli Uffici doganali, presso l'Ufficio I.V.A., l'imposta dovuta e le sanzioni da questo determinate.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)