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Sez. 5, Sentenza n. 283 del 12/01/2010 (Rv. 611239 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Imprenditore agricolo operante in regime forfettario - Passaggio al regime ordinario - Acquisti in sospensione di imposta - Utilizzazione di un "plafond" virtuale accumulato nell'anno precedente - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611239-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di IVA, il produttore agricolo che, dopo aver operato in regime forfettario, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, sia passato volontariamente al regime ordinario di applicazione dell'imposta, può utilizzare, in assenza di specifici divieti, il "plafond" virtualmente accumulato nell'anno precedente, corrispondente a cessioni all'esportazione ed a cessioni intracomunitarie, per effettuare acquisti in sospensione, dell'imposta non configurandosi tale sospensione come un'agevolazione, non cumulabile con i benefici concessi al produttore agricolo operante in regime speciale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)