Sez. 6 - 1, Sentenza n. 16323 del 25/09/2012 (Rv. 623727 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine semestrale di decadenza - Revoca della costituzione di parte civile nel processo penale - Decorrenza - Decisione del procedimento penale - Esclusione - Data della revoca - Sussistenza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, poichè la revoca della costituzione di parte civile fa venir meno la qualità di parte nel processo penale, ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen., il termine di decadenza sancito dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda inizia a decorrere, nei confronti della parte civile rinunciataria, sin dalla data della revoca della costituzione e non dalla successiva data della decisione che definisce il processo penale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)