Sez. 1, Sentenza n. 12858 del 30/05/2006 (Rv. 590807 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 - Domanda - Termini e condizioni di proponibilità - Termine semestrale di decadenza - Decorrenza - Decisione definitiva - Nozione - Idoneità della decisione a porre formalmente termine al processo - Sufficienza - Sentenza penale di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato ex art. 378 cod. proc. pen. del 1930 - Inclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, il concetto di "decisione definitiva" - impiegato nell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 al fine di segnare il "dies a quo" del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda - non può essere inteso come equivalente a quello di sentenza passata in giudicato, ma abbraccia qualsiasi provvedimento giurisdizionale, ancorché a contenuto meramente processuale, che si presenti idoneo - "ex se", ovvero a seguito dell'inutile decorso dei rimedi prefigurati dall'ordinamento al fine di rimuoverlo - a porre formalmente temine al processo, così da impedire che quest'ultimo possa essere considerato ancora pendente. Tale attitudine va riconosciuta alla sentenza di proscioglimento emessa dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 378 cod. proc. pen. del 1930, anche quando si tratti di proscioglimento pronunciato per essere ignoti gli autori del reato, rientrando tale provvedimento nel novero dei possibili epiloghi del processo penale delineati dal legislatore di quel codice e risultando, altresì, il provvedimento stesso inoppugnabile, salvo in caso di anomalie di forma o di sostanza tali da conferirgli connotati di abnormità: con la conseguenza che con la pronuncia della sentenza in parola - ovvero con l'inutile decorso dei termini per la sua impugnazione, quando consentita - il procedimento deve considerarsi concluso e non più pendente, senza che abbia rilievo, in senso contrario, la sua natura di decisione "allo stato degli atti", non preclusiva della diretta instaurazione del procedimento penale nei confronti del presunto autore del reato allorché, in qualunque momento, esso appaia identificato o identificabile.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 378, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)