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Sez. L, Sentenza n. 3591 del 25/03/2000 (Rv. 535072 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Riduzione dell'aliquota contributiva per le cooperative iscritte nello schedario previsto dal D.L.C.P.S. n. 1577 del 1947 - Presupposti - Società cooperativa iscritta nello schedario e raggiungente il numero minimo di soci previsto per la costituzione attraverso la sommatoria di soci lavoratori e non - Diritto alla riduzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535072-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE

A norma dell'art. 20 legge n. 114 del 1974, le cooperative possono godere della riduzione dell'aliquota relativa al contributo dovuto dai datori di lavoro alla cassa unica per gli assegni familiari solo se iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative a norma del D.L.C.P.S. n. 1577 del 1947, decreto che, agli artt. 22 e 23, stabilisce che la società cooperativa è legalmente costituita con almeno nove soci e che i soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte; ne consegue che non può legittimamente aspirare alla riduzione del contributo CUAF la società cooperativa di lavoro che raggiunga il numero di soci richiesto per la legale costituzione attraverso la sommatoria di soci lavoratori e non lavoratori, a nulla rilevando che detta cooperativa risulti iscritta nello schedario generale delle cooperative, posto che l'iscrizione richiesta ai fini del conseguimento della riduzione va intesa non come mero dato di fatto, ma come ottenuta nel rispetto delle norme che la prevedono.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 22, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)