diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5887 del 26/11/1985 (Rv. 443058 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE ALLA CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI - APPLICAZIONE ALLE COOPERATIVE DELL'ALIQUOTA DEL CINQUE PER CENTO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO GENERALE DELLE COOPERATIVE - PORTATA - CONTROVERSIA RELATIVA AL DIRITTO ALL'ALIQUOTA DIVERSA DA QUELLA ORDINARIA - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO - COMPITO DEL GIUDICE ORDINARIO COMPETENTE A DIRIMERE LA PREDETTA CONTROVERSIA.*
Stato
decisa il 1985-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443058-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE ALLA CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI - APPLICAZIONE ALLE COOPERATIVE DELL'ALIQUOTA DEL CINQUE PER CENTO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO GENERALE DELLE COOPERATIVE - PORTATA - CONTROVERSIA RELATIVA AL DIRITTO ALL'ALIQUOTA DIVERSA DA QUELLA ORDINARIA - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO - COMPITO DEL GIUDICE ORDINARIO COMPETENTE A DIRIMERE LA PREDETTA CONTROVERSIA.*

In tema di aliquote contributive dovute alla cassa unica assegni familiari, l'art. 20 n. 4 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974 n. 114) - nel prevedere, come condizione per l'applicazione alle cooperative dell'aliquota del cinque per cento, l'iscrizione nello schedario generale delle cooperative ai sensi del d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 (recante provvedimenti per la cooperazione) e successive modifiche ed integrazioni - intende tale iscrizione non come mero dato di fatto, escludente, una volta accertata la formalità, ogni altra indagine sulla sua conformità a legge, ma come iscrizione ottenuta nel rispetto delle norme che la prevedono. Ne deriva che, in caso di contestazione da parte dell'ente previdenziale e d'instaurazione di un giudizio per l'accertamento del diritto all'aliquota contributiva del cinque per cento in luogo di quella ordinaria, il giudice ordinario, competente a dirimere la controversia relativa al suddetto diritto soggettivo, deve, a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2224 all. E, accertare, in via incidentale e con efficacia limitata al rapporto controverso, la legittimità o meno dell'atto amministrativo di iscrizione della cooperativa nello schedario suindicato.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 15, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)