Sez. 3, Sentenza n. 2509 del 21/02/2002 (Rv. 552400 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE | Proposizione - Introduzione del relativo giudizio - Proposizione di successiva ed analoga domanda in altro giudizio - Nuovo tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE
Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 va esperito, pena l'improponibilità della relativa azione giudiziaria, prima della proposizione di una domanda giudiziale attinente a controversia in materia di contratti agrari, ma non anche prima della proposizione della detta domanda in ciascun successivo processo o giudizio, con la conseguenza che, esperito ritualmente il tentativo "de quo" ed introdotta la relativa domanda giudiziale, una eventuale riproposizione della medesima pretesa (senza alcuna rilevante modificazione dei suoi elementi costitutivi: soggetti, petitum, causa petendi) dinanzi ad altro (o allo stesso) giudice non postula la necessità di un nuovo tentativo di conciliazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)