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Sez. 3, Sentenza n. 10724 del 16/05/2011 (Rv. 618171 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE | Titolo esecutivo di rilascio del fondo - Contestazione del diritto del creditore di procedere esecutivamente - Opposto diritto di ritenzione del fondo - Proposizione del tentativo di conciliazione - Necessità - Integrazione del presupposto di cui all'art.46 della legge n. 203 del 1982 - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618171-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, va esperito prima della proposizione di una domanda giudiziale attinente a controversia in materia di contratti agrari, in quanto l'istituto è volto a risolvere la controversia e non il singolo processo; pertanto, una volta esperito prima della domanda (nella specie, con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al soggetto che aveva notificato il precetto di rilascio di immobili oggetto di decreti di trasferimento da procedura fallimentare) e prospettato il vantato diritto di ritenzione del bene, sussiste l'interesse ad agire - per la persistente incertezza sull'azionabilità del citato titolo esecutivo - ed il predetto tentativo vale a rendere procedibile ogni successiva pretesa del debitore di fare valere il diritto alla ritenzione in questione.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)