Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 05/05/1989 Cc. (dep. 30/05/1989) Rv. 181460 - 01
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - GIUDICE DI APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - RICORRIBILITÀ DELLA DECISIONE.*
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - GIUDICE DI APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - RICORRIBILITÀ DELLA DECISIONE.*
La decisione, con la quale il giudice di appello annulli la sentenza di primo grado e disponga la trasmissione degli Atti al pubblico ministero, è ricorribile per Cassazione. (Conf mass n 164792; (Conf mass n 150945).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)